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Gli organi

Professionisti esteri

PROFESSIONISTI STRANIERI IN ITALIA

I cittadini stranieri, sia comunitari che non comunitari, in possesso di un titolo conseguito in un paese straniero, possono esercitare le Professioni sanitarie in Italia previa iscrizione all’Albo nel rispetto della normativa vigente.

CITTADINI COMUNITARI

È necessario richiedere al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese comunitario. Una volta ottenuto il decreto di equipollenza, l’interessato dovrà rivolgersi all’Ordine TSRM e PSTRP territorialmente competente e, prima di procedere all’iscrizione all’Albo, dovrà sostenere un esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

CITTADINI NON COMUNITARI

È necessario richiedere al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese non comunitario. Una volta ottenuto il decreto di equipollenza, l’interessato dovrà rivolgersi all’Ordine TSRM e PSTRP territorialmente competente e, prima di procedere all’iscrizione all’Albo, dovrà sostenere un esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
Il Ministero della Salute può decretare che il riconoscimento del titolo sanitario professionale sia subordinato al superamento di una misura compensativa da svolgersi in un polo formativo universitario.

CITTADINI ITALIANI IN POSSESSO DI UN TITOLO CONSEGUITO IN UN PAESE STRANIERO

È necessario richiedere al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese straniero. Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà rivolgersi all’Ordine TSRM e PSTRP territorialmente competente e procedere all’iscrizione all’Albo. Per maggiori informazioni e per i casi qui non contemplati, si raccomanda di consultare: